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Newsletter Osservatorio Europa n.5_2014

Osservatorio Europa

Newsletter n. 5 del 14 aprile 2014


Sommario:

NOVITÀ LEGISLATIVE 1

GIURISPRUDENZA 2

ALTRE NOTIZIE



NOVITÀ LEGISLATIVE


4 marzo 2014 - Approvato il decreto legislativo sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime (d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24)
L'intervento legislativo ha dato attuazione alla direttiva 2011/36/UE, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI, ed ha riguardato sia il codice penale che il codice di procedura penale.
Con riguardo al diritto penale sostanziale, l'art. 2 ha modificato la norma incriminatrice di cui all’art. 600 c.p. (Riduzione in schiavitù) e ha riformulato completamente quella di cui all’art. 601 c.p. (Tratta di persone), comportando un irrigidimento della risposta sanzionatoria e un ampliamento dell'ambito di applicazione delle suddette fattispecie inciminatrici.
Con riguardo al diritto penale processuale, l’art. 3 del decreto legislativo in esame ha aggiunto un nuovo comma all'art. 398 c.p.p., il quale prevede che il giudice, su richiesta di parte, possa estendere le cautele previste dal comma 5-bis all’incidente probatorio in cui devono essere assunte le dichiarazioni di persone maggiorenni che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità.

4 marzo 2014 - Approvato il decreto legislativo sulla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39)
Il decreto legislativo ha recepito la direttiva 2011/93/UE, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
In particolare, l’art. 1 del decreto modifica gli artt. 602-ter, 609-ter e 609-quinquies c.p., introducendo una serie di circostanze aggravanti, ad effetto comune e ad effetto speciale, rispettivamente per i reati di cui agli artt. 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale) e 600-quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), per il reato di cui all’art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale) e per il reato di cui allo stesso art. 609-quinquies c.p. (Corruzione di minorenni). Inoltre, ha inserito nel codice penale l’art. 609-duodecies (Circostanze aggravanti), il quale stabilisce che: “Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la meta' nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche”.
Da ultimo, l’art. 2 del d.l. ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di richiedere il certificato penale ai lavoratori e ai volontari impegnati in attività che comportano contatti diretti e regolari con minori “al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori”.

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GIURISPRUDENZA


Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 6312 del 19.3.2014, ricorrente Sabetta
Necessario il ricorso diretto alla Corte Edu per far valere il ritardo nell'erogazione dell’indennizzo riconosciuto ai sensi della legge “Pinto”
Sul tema dell’equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in un decreto "Pinto" esecutivo, l'interessato ha diritto – sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme riconosciutegli, sia che si sia limitato ad "attendere" l'adempimento dell'Amministrazione – ad un autonomo indennizzo per il ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa che, tuttavia, può essere fatto valere con il ricorso diretto alla CEDU e non con le forme e i termini previsti dalla legge n. 89/2001.
In altri termini, il diritto ad un’equa riparazione ai sensi della legge “Pinto” riguarda unicamente l’eccessiva durata del processo, mentre non include anche il semplice ritardo nel pagamento dell'indennizzo riconosciuto.

Corte di Giustizia UE, sentenza n. C-293/12 dell’8.4.2014
Invalida la direttiva sulla conservazione dei dati personali
La Corte di giustizia, con sentenza pronunciata nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12, ha dichiarato invalida la Direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati, ampiamente applicata in Italia dalle forze di polizia nello svolgimento delle indagini.
La Corte ha rilevato, anzitutto, che i dati da conservare possono fornire indicazioni assai precise sulla vita privata dei soggetti i cui dati sono conservati, come le abitudini quotidiane, i luoghi di soggiorno permanente o temporaneo, gli spostamenti giornalieri o di diversa frequenza, le attività svolte, le relazioni sociali e gli ambienti sociali frequentati.
La Corte, pertanto, ha ritenuto che la Direttiva, imponendo la conservazione di tali dati e consentendovi l’accesso alle autorità nazionali competenti, si ingerisse in modo particolarmente grave nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, garantiti dalla Carta dei diritti dell'Unione europea. Inoltre, il fatto che la conservazione ed il successivo utilizzo dei dati avvenissero senza che l’abbonato o l’utente registrato ne fossero informati poteva ingenerare negli interessati la sensazione che la loro vita privata fosse oggetto di costante sorveglianza.
La Corte ha censurato, infine, il fatto che la direttiva non imponesse che i dati fossero conservati sul territorio dell'Unione.

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ALTRE NOTIZIE


Le ripercussioni della sentenza “Torregiani” in due sentenze dei giudici inglesi
Due corti inglesi (prima la Supreme Court nel caso Corte d’Appello di Palermo c. Domenico Rancadore e poi la Westmister Magistrates Court nel caso Tribunale di Firenze c. Badre) hanno rifiutato l’attuazione di mandati d’arresto europeo richiesti dai giudici italiani, affermando il seguente principio di diritto: nel caso di sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che evidenziano un problema strutturale del sistema carcerario (come nel caso dell’Italia), le garanzie offerte dallo Stato destinatario della condanna di Strasburgo per violazione dell’art. 3 CEDU non possono essere sufficienti a rassicurare i giudici nazionali – ai quali è richiesta l’esecuzione di un mandato di arresto europeo – sul fatto che non vi sarà rischio di una violazione dei diritti dell’uomo.

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